L'efficacia


DELL'ATTO NEGOZIALE

Il negozio giuridico, il contratto, si può definire efficace quando risulta produttivo degli effetti giuridici in vista dei quali è stato perfezionato.

L'efficacia del contratto, strumento volto a costituire, modificare, estinguere tra le parti rapporti giuridici patrimoniali, è infatti per propria natura l'attuazione dell'intento negoziale delle partinota1 .

Si parla nota2  di un' efficacia diretta per significare la produzione dell'effetto in vista del quale l'atto viene perfezionato, di efficacia riflessa o indiretta per alludere invece alla rilevanza esterna dell'atto, cioè alla sua forza di imporsi quale semplice fatto, possibile presupposto in grado di influenzare le posizioni giuridiche dei terzi, con particolare riferimento alle regole che riguardano l'opponibilità del contratto. Quest'ultimo aspetto si specifica con riferimento alla risoluzione dei conflitti tra le parti ed i terzi che vantino diritti incompatibili rispetto a quelli vantati dai primi.

Due sono gli ambiti di riferimento della produzione degli effetti del contratto: un ambito soggettivo, costituito dalle parti ed un ambito oggettivo, costituito dalla corrispondenza degli effetti al contenuto del negozio nota3.

Sotto il primo profilo l'atto negoziale è per propria struttura destinato a sortire effetti diretti unicamente tra la parti. Secondo un antico brocardo res inter alios acta tertio neque nocet, neque prodest: ciò starebbe a significare che le vicende del contratto riguardano esclusivamente coloro che l'hanno posto in essere, non potendo svolgere nei confronti dei terzi (vale a dire di coloro che non vi hanno preso parte) né effetti pregiudizievoli né effetti vantaggiosi. Questa regola viene appellata principio di relatività degli effetti del contratto nota4.

Come si verificherà, assumendo in considerazione specifica questo principio, esso può essere considerato rispondente alla realtà giuridica soltanto per quanto attiene ai predetti effetti diretti del contratto, mentre per ciò che riguarda l'efficacia indiretta o riflessa le cose vanno diversamente. Limitatamente agli effetti favorevoli per il terzo si deve inoltre osservare che la rigidità della regola enunciata, viene temperata in alcune ipotesi in cui al terzo è riservato il diritto di respingere il contenuto di un'attribuzione che si pone come efficace indipendentemente da una manifestazione di volontà del terzo stesso: si pensi alla figura del contratto a favore di terzo (art. 1411 cod.civ.).

Dal punto di vista dell'ambito oggettivo occorre precisare che, pur dovendo considerarsi l'area effettuale tendenzialmente coincidente con l'intento dei contraenti, gli effetti del contratto possono risultare divergenti dal contenuto del medesimo.

Innanzitutto allo scopo di stabilire quali effetti l'atto è in  grado di produrre occorre averlo interpretato: è possibile qui richiamare in genere la normativa in tema di interpretazione, le cui regole fondamentali sono da un lato quella dell'individuazione del comune intento delle parti (art. 1362 cod.civ.), dall'altro  quella per cui il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (art. 1366 cod.civ.).

E' inoltre necessario ricordare le ulteriori operazioni di qualificazione e di integrazione degli effetti (e del contenuto) dell'attonota5 .

La prima si estrinseca nell'individuazione del tipo, del nomen juris alla cui stregua determinare la disciplina applicabile.

La seconda si sostanzia nel modo di disporre dell'art. 1374 cod.civ., ai sensi del quale l'atto produce non solo gli effetti perseguiti dalle parti, bensì anche quelli disposti dalla legge, dagli usi e dall'equità.

L' integrazione del contratto è inoltre un fenomeno destinato ad operare anche sotto un profilo contenutistico, con particolare riferimento all'eterointegrazione cogente di cui al combinato disposto degli artt. 1339 , 1419 cod.civ. (nullità parziale e sostituzione automatica della clausola invalida con quella legislativamente predeterminata).

Svolte queste premesse del tutto generali relativamente all'efficacia, è il caso di porre in luce la rilevanza di un fattore ulteriore rispetto a quello soggettivo (le parti) ed oggettivo (l'intento di esse, l'integrazione): l'elemento cronologico, il tempo .

L'atto negoziale può infatti conoscere una notevole varietà di vicende che nel corso del tempo possono condizionarne l'idoneità a sortire effetti.

Il negozio può essere fin dall'origine inetto a produrre qualsiasi efficacia: si pensi al contratto nullo. Inversamente un contratto inizialmente efficace può essere in seguito annullato, rimuovendosi successivamente con efficacia retroattiva gli effetti che pure (dal punto di vista storico) non si può negare siano stati prodotti. Queste osservazioni palesano un collegamento esistente tra il tema dell'efficacia e quello della validità che viene separatamente assunto in considerazionenota6 .

Può darsi ancora che una situazione di efficacia o inefficacia originaria sia da considerarsi provvisoria in via programmatica, per espressa convenzione delle parti.

Condizione, termine e modo (quest'ultimo riguardando più propriamente e direttamente il contenuto dell'attribuzione) corrispondono a clausole accidentali che le parti hanno la possibilità di inserire nel congegno negoziale per influenzare variamente la produzione degli effetti dell'atto.

Dovremo inoltre assumere in considerazione revoca e recesso : la prima elimina gli effetti dell'atto in quanto direttamente intesa ad eliminarlo, il secondo è funzionale a determinare la cessazione di un rapporto di durata, facendo venir meno  ex nunc  gli effetti di essonota7 .

Come è evidente, sullo sfondo di tutte le cose dette può essere situata la fondamentale distinzione tra parti e terzi nell'ambito del rapporto giuridico.



Note

nota1

Analogamente Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.523.
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nota2

Così Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Napoli, 1994, p.243.
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nota3

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.197.
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nota4

Franzoni, Il contratto e i terzi, in I contratti in generale, a cura di  Gabrielli, t.2, Torino, 1999, p.1051.
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nota5

Carresi, Gli effetti del contratto, in Riv.trim.dir. e proc.civ., 1958, p.488 ritiene che il tema degli effetti giuridici del negozio sia strettamente collegato all'argomento dell'interpretazione e, sussidiariamente, con quello dell'integrazione.  Tramite queste operazioni si individuerebbe infatti l'intento pratico perseguito dalle parti, intento cui ricollegare gli effetti prodotti dal negozio.
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nota6

Cfr.Bianca, cit., p.524. 
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nota7

Poichè il vincolo creato dal negozio è limitato al rapporto tra le parti, è logico che le stesse possano fissarne il contenuto, in esso comprese le sostituzioni o le modificazioni. Il negozio concluso, cioè, può a propria volta essere oggetto di negozi di secondo grado, diretti a regolare (revocare, confermare, rinnovare, interpretare autenticamente, o semplicemente modificare) il rapporto giuridico creato dal negozio: si veda Betti, cit., p. 244 .
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Bibliografia

  • CARRESI, Gli effetti del contratto, Riv.trim.dir.e proc.civ., 1958
  • FRANZONI, Il contratto e i terzi. I contratti in generale., Tratt. Rescigno, II, 1999

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