Tribunale di Milano, ordinanza del 10 dicembre 2007. Istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della delibera di fusione proposta dai soci.

Sebbene la deliberazione di fusione, assunta dall'assemblea di una società quotata per la sua incorporazione in altra società non quotata, presenti vari aspetti di criticità, la sua sospensione, richiesta dai soci che l'hanno impugnata, non può essere concessa, perchè, nella valutazione comparativa del loro interesse e di quello della società, mentre il pregiudizio, che i primi vogliono evitare, si è già verificato a causa del già avvenuto ribasso del valore di borsa, che ha colpito le loro azioni, per effetto delle operazioni compiute dal socio di maggioranza, l'interesse della società convenuta, anche se non chiaramente rappresentato, deve prevalere, atteso che l'interesse dei soci impugnanti risulta avere carattere patrimoniale e, pertanto, tutelabile con il risarcimento del danno.

Commento

La pronunzia non esclude che in astratto la sospensione della deliberazione di fusione possa essere ottenuta anche dai soci dissenzienti. Nessun dubbio sul fatto che i terzi possano conseguire tale risultato nell'ambito dell'opposizione che può essere svolta ai sensi dell'art. 2503 e dell'art. 2503 bis cod.civ..

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