Il dolo (responsabilità extracontrattuale)



Il codice civile delinea l'illecito come fatto doloso o colposo, senza, tuttavia, dettare una definizione di dolo e di colpa.In via preliminare, deve osservarsi che in diritto civile l'espressione dolo indica due distinti fenomeni. Da un lato, infatti, essa qualifica il fatto illecito e, dall'altro, descrive quella particolare attività decettiva, costituita dalle manovre volte a trarre in inganno un soggetto.A ciascuno dei descritti significati corrispondono forme diverse di reazione da parte dell'ordinamento: il risarcimento del danno, nel primo caso, l'annullamento dell'atto, nel secondo.

In mancanza di una definizione normativa del dolo, gli interpreti sono soliti ricorrere alle nozioni fornite dal codice penale.In particolare, l'art. 43 cod. pen. definisce il delitto doloso o "secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o dell'omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione". Secondo la predetta disposizione, il delitto è, invece, colposo o "contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi e regolamenti, ordini o discipline".

Ricorre, dunque, un fatto doloso quando l'evento è previsto e voluto dall'agente come conseguenza della sua condotta.Il dolo può, poi, realizzarsi secondo un crescente livello d'intensità: così, esso è integrato sia nell'ipotesi in cui il soggetto agisca avendo come scopo la produzione dell'evento dannoso sia in quella in cui l'azione sia accompagnata dalla mera consapevolezza della lesione dell'interesse altrui.

Secondo l'insegnamento tradizionale, la responsabilità extracontrattuale si caratterizza per il principio della equivalenza tra il dolo e la colpa. In particolare, l'inserzione nel corpo del testo dell'art. 2043 cod. civ. della particella "o" sembra alludere all'intera categoria degli atti illeciti, compiuti intenzionalmente oppure senza intenzione. Ciò ha portato gli interpreti a considerare il dolo come complemento della colpa, come un'ipotesi marginale da assimilarsi in tutto a quella della colpa.Tale equivalenza sarebbe, altresì, confermata dal mancato richiamo, ad opera dell'art. 2056 cod. civ. , dell'art. 1225 cod. civ. , che limita la risarcibilità del danno soltanto a quello prevedibile, purché l'elemento soggettivo sia costituito dalla colpa e non già dal dolo.

Secondo la tesi prospettata, la determinazione del quantum del risarcimento dovuto al danneggiato non risente in alcun modo della circostanza che l'elemento soggettivo dell'agente sia qualificabile in termini di dolo ovvero di colpa.Sennonchè, la dottrina più recente ha posto in luce che, se è vero che nella maggior parte dei casi ai fini del giudizio di responsabilità è indifferente che il danno sia stato provocato intenzionalmente oppure no, vi sono, purtuttavia, aree in cui il dolo ha una sua rilevanza autonoma nota1 e, comunque, stante la formulazione generale dell'art. 2043 cod. civ. , è ben lungi dal poter essere confinato ad ipotesi tipiche.

Invero, il dolo può, talvolta, svolgere la funzione di limitare l'ambito della responsabilità e, talaltra, di estenderla a comportamenti che, altrimenti, non darebbero luogo ad alcuna obbligazione risarcitoria.In particolare, il dolo funge da limite alla responsabilità di alcuni soggetti che svolgano una determinata attività professionale : si pensi, ad esempio, alla responsabilità civile dei magistrati (art. 2 della legge 117/88), dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari per gli atti nulli (art. 60 c.p.c. ) e dei consulenti tecnici (art. 64 c.p.c. ), tutte ipotesi in cui, in assenza di dolo (o colpa grave), non sussiste alcuna responsabilità.

Diversamente, vi sono casi in cui la presenza del dolo determina l'estensione della responsabilità ad aree che, altrimenti, ne sarebbero sottratte: così, la giurisprudenza ha individuato le ipotesi della c.d. responsabilità extracontrattuale da contratto, che si realizza laddove un terzo stipuli fraudolentemente o, comunque, consapevolmente, con una parte contrattuale un accordo la cui esecuzione è incompatibile col contenuto del contratto precedentemente perfezionatosi.

Nell'ordinamento francese, il dolo della responsabilità extracontrattuale è denominato faute dolosive o faute intentionnelle ed è considerato una sottofigura, anzi, un grado della colpa nota2.

Viceversa, nella letteratura di common law non esiste una figura generale di dolo ma distinte figure di torts (assault, battery, malice, deception, international interference, ecc .) nota3.

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Note

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Cendon, Il dolo nella responsabilità extracontrattuale, Torino, 1976; Cendon, voce Dolo (intenzione nella responsabilità extracontrattuale), in Dig. It., IV, sez. civ., vol. VII, Torino, 1991.
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Viney, Introduction à la responsabilità, LGDJ, Paris, 1995; Starck-H. Roland-Boyer, Obligations, Responsabilité délictuelle, vol. I, Parigi, 1996, p. 172; Mazeaud, Leçons de droit civil. Obligations, a cura di Chabas, Parigi, 1998, p. 452.
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nota3

Markesinis-Deakin, Tort Law, Oxford, 1994.
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Bibliografia

  • CENDON P., Dolo (intenzionale nella responsabilità extracontrattuale), Torino, Dig. it., VII, 1991
  • CENDON P., Il dolo nella responsabilità extracontrattuale, Torino, 1976
  • MARKESINIS B.S. - DEAKIN S.F., Tort Law, Oxford, 1994
  • MAZEAUD, Leçon de droit civil. Obligations, Parigi, a cura di F. Chabas, 1998
  • STARCK B. - ROLAND H. - BOYER L. , Obligations/Responsabilité délictuelle, Parigi, I, 1996
  • VINEY G., Introduction à la responsabilitè, Paris, LGDJ, 1995

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