L'art.
1411 cod.civ. prevede la
validità della stipulazione effettuata a favore di un terzo alla condizione che lo stipulante vi abbia interesse. La norma introduce in via generale la figura dell'accordo in forza del quale viene attribuito ad un terzo, soggetto che può non essere ancora venuto ad esistenza (Cass. Civ. Sez. I,
4143/75 ), il diritto di pretendere (in quanto avente diritto) l'adempimento di un contratto anche se questo è stato stipulato da altri soggetti (trattandosi cioè di una
res inter alios acta ).
Nonostante il titolo dell'art.
1411 cod.civ., che parla di contratto a favore di terzo,
la figura corrisponde più che altro ad una semplice pattuizione,
ad una clausola che ha come effetto quello di dirigere il vantaggio che deriva dal contratto (dotato di una propria autonoma causa: assicurazione, rendita vitalizia, trasporto)
verso un soggetto diverso dai contraenti, cioè verso un terzo. Possono venire in considerazione anche pattuizioni atipiche (ad esempio patti parasociali: cfr. Cass. Civ., Sez. I,
9846/2014), ogniqualvolta sia chiaro che al terzo sia stato attribuito un diritto soggettivo che lo legittima a pretendere il vantaggio promesso.
I contraenti assumono tecnicamente la veste di
stipulante (che corrisponde alla parte che intende attribuire il diritto a favore di terzo ed a carico della quale è posto l'onere economico della pattuizione) e di
promittente (che corrisponde alla parte che assume l'obbligo nei confronti dello stipulante di dar corso all'attribuzione favorevole al terzo). Il
terzo rimane comunque estraneo alla stipulazione: il suo ruolo si limita alla dichiarazione di voler profittare del beneficio (o all'eventuale dichiarazione di rifiuto del medesimo) venendo ad assumere una posizione che fin d'ora possiamo definire come esterna rispetto alla fattispecie contrattuale (Cass. Civ. Sez. II,
5699/78 ).
Affinché si abbia contratto a favore di terzo è indispensabile che stipulante e promittente abbiano espressamente convenuto a vantaggio di costui non un mero vantaggio di fatto, di natura eminentemente economica.
Occorre l'attribuzione al terzo di un vero e proprio diritto soggettivo, eventualmente azionabile in giudizio in caso di inadempimento dell'obbligato (Cass. Civ. Sez. III,
2072/75 )
nota1.
Il contratto a favore del terzo
si differenzia dalla rappresentanza tanto diretta quanto indiretta nota2. Lo stipulante non agisce né in nome né tecnicamente per conto del terzo, che non assume mai la veste di parte del contratto, neppure quando abbia dichiarato di voler profittare della stipulazione in suo favore. Lo stipulante agisce inoltre in nome proprio e nel proprio interesse permanendo, in qualità di contraente, titolare di tutti i diritti e i doveri scaturenti dal contratto: quest'ultimo è per il terzo unicamente la fonte dell'attribuzione prevista a suo favore. Questo spiega perché il perfezionamento del contratto con il quale il genitore viene ad acquistare diritti su un bene ovvero ad assicurarsi l'effettuazione di prestazioni a favore del figlio minore non abbisogna di alcuna autorizzazione tutoria (Cass. Civ. Sez. I,
11/85 ).
La figura del contratto a favore di terzo viene a porre una vera e propria regola generale che informa con maggior compiutezza il principio di relatività degli effetti contrattuali
nota3 . Se il terzo non può mai essere pregiudicato dagli effetti del contratto concluso tra altri soggetti, può tuttavia giovarsi dell'efficacia favorevole.
Ciò implica tuttavia che il beneficio per il terzo scaturente dalla stipulazione in suo favore sia "puro", vale a dire non implichi l'assunzione da parte di costui di correlativi obblighi o oneri. E' evidente che non si può parlare di contratto a favore di terzo quando al terzo sia messa a disposizione una posizione dalla quale scaturiscano diritti e correlativi obblighi. Sarebbe in tal caso più appropriato parlare di un'eventuale proposta alla quale l'oblato è libero di aderire, assumendo così la veste dell'accettante, dunque della parte.
Nella stipulazione a favore del terzo, egli invece rimane tale proprio in quanto non gli incombono situazioni giuridiche soggettive passive.
Queste premesse sono utili per rispondere al quesito relativo alla possibilità che il contratto a favore di terzo produca
effetti traslativi reali. L'opinione prevalente è favorevolmente orientata in tal senso
nota4 . Si osserva tuttavia che l'effetto del trasferimento di un diritto reale non potrebbe comportare l'assunzione da parte del terzo di obblighi, ciò che invece accadrebbe nel caso di attribuzione
ex art.
1411 cod.civ. di un'enfiteusi, di un diritto di usufrutto, della proprietà stessa. In questi casi infatti alla titolarità del diritto si associano una serie di oneri (attinenti al fatto di dover apportare miglioramenti al bene, al pagamento di imposte, alle spese di manutenzione etc.) che impediscono di configurare l'effetto favorevole per il terzo come "puro" nel senso anzi riferito
nota5 .
Ciò non accade, al contrario, in tema di costituzione di diritto di servitù, in relazione al quale la giurisprudenza esplicitamente ha ammesso la costituzione ex art.
1411 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. II,
3377/77 ).
Problema da analizzare separatamente è quello della
trascrizione del contratto, con particolare riferimento all'esercizio della facoltà di revoca dello stipulante.
Elementi di importanza centrale al fine di meglio illustrare la figura in esame sono costituiti dall'interesse dello stipulante all'attribuzione del vantaggio al terzo, cioè
all'elemento causale stesso del contratto a favore di terzo nonché dalla disamina del meccanismo di perfezionamento dell'attribuzione del vantaggio al terzo. Quest'ultimo infatti acquista il diritto per effetto della semplice stipulazione a suo favore. Essa può tuttavia venire revocata o modificata dallo stipulante fino al momento in cui il terzo non abbia dichiarato di volerne profittare (II° comma art.
1411 cod.civ.).
Note
nota1
Così anche la dottrina: cfr.Santini, L'intenzione delle parti nella stipulazione a favore di terzo, in Giur.it., 1953, I, p.437.
top1nota2
Bianca, Diritto civile, vol.III, MIlano, 2000, p.568.
top2nota3
Osserva il Franzoni, Il contratto e i terzi, in I contratti in generale, t.2, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1073, che non è neppure violato il principio della vincolatività (relativa) del contratto, poiché esso riguarda solo le parti, stipulante e promittente, mentre nella stipulazione a favore di terzo è solo l'effetto che viene deviato dalle parti.
top3nota4
Si veda Cariota-Ferrara, Diritti potestativi, rappresentanza, contratto a favore di terzi, in Riv.dir.civ., 1960, I, p.353; Schlesinger, Il pagamento al terzo, Milano, 1961, p.18; Pugliese, Usufrutto, in Trattato di dir.civ.it., Torino, 1972, p.169; Donadio, voce Contratto a favore di terzi, in N.sso Dig.it., vol.IV, 1968, p.229.
top4nota5
Bianca, cit., p.568.
top5Bibliografia
- CARIOTA FERRARA, Diritti potestativi, rappresentanza, contratto a favore di terzi, Riv.dir.civ., I, 1960
- DONADIO, Contratto a favore di terzi, NDI, IV
- FRANZONI, Il contratto e i terzi. I contratti in generale., Tratt. Rescigno, II, 1999
- PUGLIESE, Usufrutto, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da rescigno, VIII, 1972
- SANTINI, L'intenzione delle parti nella stipulazione a favore di terzo, Giur.it., I, 1953
- SCHLESINGER, Il pagamento al terzo, Milano, 1961
Prassi collegate
- Quesito n. 277-2015/T, Contratto di mantenimento ed assistenza vitalizia, cessione immobiliare, regola del 'prezzo-valore' e tassazione
- Quesito n. 992-2014/I, Società di persone, scioglimento con assegnazione a terzi
- Quesito n. 525-2011/C, Permuta di cosa presente con cosa futura a favore di terzo e divieto ex art. 771 cc