Massima
1° pubbl. 9/04
Nel caso di delibera che introduca la durata indeterminata della società, iscritta anteriormente allo scadere del termine precedentemente determinato, ai soci è attribuito il diritto di recesso ai sensi del terzo comma dell’art.
2437 cod. civ., e non ai sensi del secondo comma, lettera a), del medesimo articolo.
A ciò consegue che il diritto di recesso può essere esercitato in qualunque momento, anche dai soci che hanno concorso all’approvazione della delibera, e con un preavviso di almeno 180 giorni, o del maggior termine statutariamente indicato.
Gli amministratori non sono tenuti agli adempimenti di cui all’art.
2437-ter cod. civ., anteriormente all’assemblea avente all’ordine del giorno la modifica del termine di durata della società da determinato a indeterminato.