H.B.33 - Quorum costitutivi e deliberativi in presenza di soci morosi


Massima

1° pubbl. 9/09

La disposizione di cui al comma 3 dell’art. 2368 cod. civ., in forza della quale le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, perché in mora con i versamenti, concorrono a formare il quorum costitutivo e non quello deliberativo delle assemblee
dei soci, deve essere interpretata nel senso che i titolari di dette azioni hanno comunque il diritto di intervento in assemblea e, se intervenuti, di essere computati tra gli azionisti presenti.

La previsione di un quorum costituivo in cui siano computati i soci morosi tutela, infatti, l’interesse della società ad assumere le migliori decisioni possibili, garantendo la possibilità di una discussione allargata che favorisca lo scambio di opinioni e di informazioni tra i soggetti componenti l’organo decisionale.
La disposizione di cui all’art. 2344, comma 4 cod. civ., del resto, sospende il solo diritto di voto e non anche quello di intervento; mentre l’art. 2370, comma 1 cod. civ. vieta espressamente l’intervento in assemblea ai soci cui non spetta il diritto di voto, e non anche a quelli con diritto di voto sospeso.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "H.B.33 - Quorum costitutivi e deliberativi in presenza di soci morosi"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti