H.B.12 - (Diritto di intervento in assemblea in caso di usufrutto e pegno su azioni


Massima

1° pubbl. 9/05

Tra i “diritti amministrativi” che l’ultimo comma dell’art. 2352 cod. civ. attribuisce sia al socio che al creditore pignoratizio e all’usufruttuario non rientra il diritto di intervento all’assemblea, posto che l’art. 2370 cod. civ. “lega” il diritto di intervento all’assemblea alla titolarità del diritto di voto (“Possono intervenire all’assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto”). Pertanto in caso di pegno o usufrutto su azioni, il diritto di intervento all’assemblea non può essere riconosciuto sia al socio che al creditore pignoratizio e all’usufruttuario ai sensi dell’art. 2352 ultimo comma cod. civ. ma esclusivamente al creditore pignoratizio e all’usufruttuario in quanto investiti del diritto di voto (ovvero al socio nel caso in cui si sia riservato il diritto di voto in forza della convenzione contraria di cui all’art. 2352 primo comma cod. civ..

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