Giudice di Pace di Lecce del 2016 numero 4483 (19/10/2016)




Deve ritenersi che la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante nei confronti dell’allievo ha natura contrattuale atteso che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dello stesso nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. Inoltre è innegabile che fra docente e discente si instauri, per contratto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche quello di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona.

Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c.: ne consegue che in caso di autolesione dell’allievo mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante ma se nella fattispecie non è emersa tale circostanza in mancanza di idonea prova è da presumersi che, sia gli insegnanti sia il personale Ata abbiano svolto i propri rispettivi compiti in maniera ineccepibile, non potendosi applicare l’art. 2048 c.c., comma II, che prevede una presunzione di responsabilità a carico dell’istituto.

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