Forma dell'atto di riabilitazione dell'indegno



L'atto di riabilitazione dell'indegno non è un negozio a forma libera nota1. L'ultima parte del I comma dell'art.466 cod.civ. fa infatti riferimento ad una modalità di manifestazione del relativo intento espressamente per il tramite di un atto pubblico o di un testamento. Al riguardo, può venire in esame qualsiasi specie di veicolo atto a supportare l'ultima volontà del disponente: un testamento olografo, segreto, un testamento speciale. Ben potrebbe la scheda testamentaria contenere unicamente la disposizione riabilitativa, avente ex se carattere non patrimoniale nota2.

Inammissibile si paleserebbe invece una riabilitazione implicita o tacita nota3. E' ben vero che il II comma della norma citata prevede che l'indegno sia ammesso alla successione quand'anche non esplicitamente riabilitato, tuttavia non si tratta di una riabilitazione piena, essendo l'indegno avvantaggiato nei soli limiti di quanto disposto a di lui favore nota4. In realtà, come meglio si dirà relativamente alla detta figura, v'è da dubitare che l'ipotesi di cui al riferito II comma dell'art. 466 cod.civ. introduca una figura di marca negoziale.

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Note

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Cfr Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir.priv., diretto da Iudica-Zatti, Milano, 2002, p.224; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.131.
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nota2

Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.148 e Monosi, L'indegnità a succedere, in Successioni e donazioni, vol.I, diretto da Rescigno, Padova, 1994, p.156, che sottolinea altresì come qualora si opti per una riabilitazione per atto pubblico, essa non dovrà necessariamente essere stipulata quale negozio autonomo, in quanto potrà essere materialmente inserita in un più ampio contesto comprensivo di altre manifestazioni negoziali, anche esternate da soggetti diversi. In un medesimo supporto documentale, avente i crismi formali dell'atto pubblico, ben potranno essere contenute più dichiarazioni negoziali autonome.
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nota3

Sostiene infatti il Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ., Libro II, Torino, 1978, p.75, che la previsione del II comma dell'art.466 cod.civ. rappresenterebbe una riabilitazione implicita, mentre parlano di riabilitazione tacita l'Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro II del Codice civile, Napoli, 1982, p.45 ed il Bianca, Diritto civile, vol.II, Milano, 1985, p.351. Viceversa sia Ferri, Successioni in generale (Artt.512-535), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.170, sia Prestipino, op.cit. , p.146 rilevano l'inammissibilità di una riabilitazione derivante da una tacita manifestazione di volontà, "tenuto conto dell'importanza dell'atto e del suo carattere quasi pubblico".
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nota4

Laddove infatti si trattasse di vera riabilitazione si legittimerebbe il legittimario-indegno ad agire con l'azione di riduzione per ottenere la quota di legittima: cosa tuttavia inammissibile per l'espresso disposto normativo che limita gli effetti a favore dell'indegno entro quanto previsto dal testatore (Coviello, Diritto successorio, Bari, 1962, p.158).
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • COVIELLO, Diritto successorio, Bari, 1962
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
  • MONOSI, L' indegnità a succedere, Padova, Successioni e donazioni, I, 1994
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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