Fonti delle obbligazioni



La prima disposizione in tema di obbligazione (art. 1173 cod. civ. ), intitolata " fonti delle obbligazioni" afferma che le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.

Questa classificazione corrisponde a quella adottata da Gaio che distingueva tra obbligazioni da contratto, da delitto e da variae figurae.

Il codice del 1865 prevedeva invece a questo proposito una quadripartizione che rinveniva il proprio antecedente storico nelle Istituzioni di Giustiniano (contratto, delitto, quasi contratto, quasi delitto).

Il problema era quello di connotare in modo sufficientemente preciso le figure del quasi contratto e del quasi delitto. Ad esempio, annoverare il pagamento dell'indebito nelle fattispecie di quasi contratto è probabilmente poco utile, oltre che poco rigoroso dal punto di vista logico dogmatico.

Conseguentemente, l'elencazione di cui alla norma citata è ritenuta aperta, vale a dire elastica, non essendo state enumerate tassativamente le fonti dell'obbligazione ulteriori rispetto ai contratti ed ai fatti illeciti nota1 .

Rinviando l'esame della categoria contrattuale ad un momento immediatamente successivo a quello della trattazione della categoria obbligazioni, analizzando parimenti a sé l'illecito, i titoli di credito e la gestione d'affari (nell'ambito del più generale fenomeno della sostituzione nell'attività giuridica altrui) prenderemo in modo specifico in considerazione le promesse unilaterali, il pagamento dell'indebito e l'ingiustificato arricchimento, non senza notare che la categoria residuale di cui fa cenno la norma in esame vale ad assumere in maniera aperta tutti gli altri atti o fatti idonei previsti dalla legge (si pensi, per fare un esempio, al contenuto di un legato testamentario, agli obblighi inerenti alla collazione, a quelli che scaturiscono dal negozio di fondazione etc.).

Note

nota1

L'apertura del sistema delle fonti delle obbligazioni rende necessaria la formulazione di regole orientative, nel rispetto delle fonti e dei principi interpretativi del diritto: Cannata, Le obbligazioni in generale, in Tratt. diri. priv., dir. da Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 24.
top1

Bibliografia

  • CANNATA, Le obbligazioni in generale, Torino, Tratt. dir.priv. diretto da Rescigno, IX, 1984

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Fonti delle obbligazioni"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti