Esclusione dei diritti dall'ambito dell'oggetto di diritto



I diritti e i rapporti giuridici non possono essere concepiti come "oggetti giuridici", nè si danno diritti su diritti o rapporti su rapporti.

Sembrerebbe a volte che certi diritti abbiano come oggetto altri diritti: ad esempio in tema di ipoteca, l'art. 2810 cod.civ. prevede che l'ipoteca possa avere ad oggetto il diritto d'usufrutto, di superficie o d'enfiteusi. L'art. 1000 cod.civ. parla di un "capitale gravato d'usufrutto".Occorre pertanto dare una spiegazione a espressioni di questo genere: ipoteca dell'usufrutto, usufrutto di crediti nota1 , ecc..

Si è riferito circa la possibilità che un bene possa essere oggetto contemporaneamente di più rapporti giuridici di contenuto diverso. In altri termini è possibile configurare, in relazione ad un appartamento di proprietà di Tizio, la costituzione di usufrutto a favore di Caio e che costui accenda ipoteca a favore di Sempronio.

L'esempio fatto chiarisce la portata delle cose dette.L'ipoteca vincola un bene a garanzia d'un credito. E' tuttavia chiaro che il valore d'un bene è commisurato all'utilità che se ne può ricavare in forza della situazione giuridica soggettiva di cui è titolare il soggetto avente diritto sul bene medesimo. Se il bene è di proprietà del soggetto datore di ipoteca, il valore che può essere garantito dall'ipoteca è maggiore di quanto lo sia nel caso in cui su tale bene il soggetto datore di ipoteca abbia il solo diritto di usufrutto. In quest' ultimo caso viene ipotecata l'utilità che il bene è in grado di dare in rapporto al diritto vantato dal debitore datore di ipoteca.

Anche nel linguaggio comune d'altronde, vendere un bene significa alienarne la proprietà piena. Vendere l'usufrutto su un bene si dice semplicemente "vendere l'usufrutto". Dal punto di vista giuridico il valore di queste locuzioni si equivale. Tanto in un caso come nell'altro, "oggetto" dell'alienazione è sempre la cosa, e non nel primo caso la cosa e nell'altro il diritto di usufrutto.

Si deve analogamente concludere, per quanto riguarda l'esempio fatto dell'ipoteca: "ipoteca della cosa" e "ipoteca dell'usufrutto" sono termini evocanti entrambi diritti sul bene e non diritti il primo sul bene ed il secondo su un diritto.

In entrambi i casi oggetto dell'ipoteca è la cosa: non l'usufrutto nel secondo caso, non la proprietà nel primo caso.

Con espressioni quali "proprietà dell'usufrutto" o "proprietà di un credito" si vuol semplicemente intendere titolarità del diritto di usufrutto o titolarità del diritto di credito.

Note

nota1

Assai problematica è la figura dell'usufrutto del credito di cui all'art.1000 cod.civ.. V'è chi reputa trattarsi, nonostante la terminologia adoperata (usufrutto), di un diritto avente natura obbligatoria. In effetti il nodo consiste nella natura dell'oggetto del diritto, vale a dire il credito. Esso infatti non si sostanzia in una cosa materiale, suscettibile di essere oggetto di un diritto reale, consistendo piuttosto in una situazione giuridica soggettiva attiva di semplice pretesa del creditore a che il debitore tenga una specifica condotta (adempimento). A ciò non può che seguire l'impossibilità di poter parlare di caratteristiche quali immediatezza ed inerenza (con particolare riferimento all'inerenza passiva, prescindendo da aspetti, quali l'incorporazione del credito in un titolo, ciò che conduce all'apprezzamento di autonome leggi di circolazione del credito cartolarizzato). L'usufrutto relativo al credito configurerebbe un caso di diritto avente ad oggetto un altro diritto, ciò che viene in via teorica per lo più negato. Sulle varie tesi si vedano Cicu, Diritto civile. Dell'usufrutto (lezioni dell'anno acc. 1924-1925), Bologna, 1925, p.32; Biondi, voce Cosa corporale ed incorporale (diritto civile), in N.mo Dig. it., p.1016; Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, pp. 613 e ss.; Bigliazzi Geri-Breccia- Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1980, p.220; Ferrara, L'usufrutto dei crediti nel diritto civile italiano, Torino, 1905, pp.52 e ss..
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • BIGLIAZZI GERI, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1980
  • BIONDI, voce Cosa corporale ed incorporale (diritto civile), Milano, N.mo Dig. it.
  • CICU, Diritto civile. Dell'usufrutto (lezioni dell'anno acc. 1924-1925), Bologna, 1925
  • FERRARA, L'usufrutto dei crediti nel diritto civile italiano, Torino, 1905

Prassi collegate

  • Quesito 718-2009/C, Rinuncia al diritto di usufrutto e consolidazione della (nuda) proprietà superficiaria: ammissibilità

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