Elementi essenziali ed elementi accidentali



Gli elementi o requisiti del contratto possono distinguersi in elementi essenziali, in difetto dei quali il negozio è nullo (art. 1418 cod. civ. ) ed elementi accidentali, che le parti sono libere di introdurre o meno nella singola struttura negoziale.

Sono elementi essenziali generali (vale a dire comuni ad ogni specie di atto negoziale) accordo, causa, oggetto e forma. Accanto ad essi possono porsi ulteriori elementi, da qualificarsi parimenti come indispensabili, tuttavia variabili in dipendenza della specie di contratto (es.: l'indicazione dei conferimenti nel contratto di società) nota1.

Elementi accidentali (parimenti generali) sono la condizione, il termine, il modo.

Pur essendo le parti libere di apporli o meno all'atto negoziale, quando in concreto vengono nel medesimo introdotti, sono in grado di incidere sull'efficacia dell'atto. Anche gli elementi accidentali possono distinguersi in generali o particolari. Si pensi, quale esempio di questi ultimi, alle varie clausole che le parti possono introdurre nel contratto: una clausola penale, una multa penitenziale, etc. nota2.

Una parte della dottrina distingue dagli elementi essenziali i c.d. presupposti del negozio, che consistono in quelle circostanze, esterne rispetto all'atto (proprio per questo diverse dagli elementi essenziali, pur sempre interi ad esso), che si palesano indispensabili ai fini della validità del medesimo nota3 .

Sarebbero tali la capacità di agire e la legittimazione del soggetto che pone in essere il ne­gozio, l'idoneità dell'oggetto.

Secondo un'opinione non più recente, sarebbero ulteriormente configurabili i c.d. elementi naturali nota4. Si tratta di quegli effetti che la legge, proprio perché considerati ordinariamente correlati alla conclusione del negozio, collega automaticamente al perfezionamento dell'atto, anche in difetto di una esplicita manifestazione di volontà delle parti (essendo tuttavia salva la possibilità che le parti stesse li escludano). Si pensi alla disciplina della garanzia per i vizi o per l'evizione dettata in tema di compravendita. Il fenomeno sembra più propriamente qualificabile parlando di effetti naturali che conseguono alla stipulazione dell'atto.Giova osservare che la legge non impedisce comunque agli stipulanti di convenire diversamente rispetto alla "disciplina naturale": libero è il compratore di acquistare a proprio rischio, escludendo la garanzia.

Note

nota1

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p. 168.
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nota2

Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p. 3.
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nota3

In questo senso Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1988, p. 273.
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nota4

Cfr. Messineo, Il contratto in genere, t. 1, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1973, p. 98.
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Bibliografia

  • BARBERO, Il sistema del diritto privato, Torino, 1988
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ. dir. Cicu-Messineo , e continuato da Mengoni, vol. XV, 1972

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