Il contratto, una volta posto in essere, ha « forza di legge » rispetto alle parti che lo hanno perfezionato, come afferma l'
art.1372 cod.civ..
La norma si riferisce testualmente ai soli contratti, ponendo tuttavia un principio che può senz'altro estendersi ad ogni negozio giuridico valido
nota1 .
Ciò importa che gli effetti attribuiti all'atto vincolano coloro che l'hanno concluso, non potendosi invocare dalle parti uno
jus poenitendi se non in ipotesi eccezionali (i casi di
revoca ammessi dalla legge, relativamente alle fattispecie negoziali unilaterali, il
mutuo dissenso delle parti del contratto, il
recesso convenzionalmente pattuito ovvero la cui facoltà sia stata prevista dalla legge)
nota2 . Ipotizziamo che Tizio, dopo aver stipulato un contratto preliminare di vendita immobiliare, si sia avveduto di aver combinato un pessimo affare in relazione alla propria situazione familiare. Egli non ha alcuna possibilità di revocare il consenso già prestato che si è "cristallizzato" nel contratto preliminare.
Questa regola è estensibile da un lato anche agli atti negoziali unilaterali, quali la ratifica, la disdetta, la dichiarazione di riscatto etc., dall'altro anche alle manifestazioni che non possiedono la consistenza della negozialità. Si pensi al riconoscimento di figlio naturale, mero atto giuridico. E' forse possibile la revoca del riconoscimento una volta che esso sia stato posto in essere con le prescritte forme? La risposta negativa si impone con evidenza.
Svolte queste premesse, l'analisi degli effetti del contratto
inter partes si sostanzia nell'esame della normativa che in varia misura influenza tale efficacia. Vengono in considerazione a questo proposito vari istituti idonei a porre una discrasia tra momento del perfezionamento e momento della produzione degli effetti dell'atto: tali
la condizione (
facti o
juris),
il termine,
il presupposto volontario o legale di efficacia.
Devono infine essere assunti in considerazione gli atti negoziali corrispondenti alla
revoca ed al
recesso, in quanto evidentemente implicati nel meccanismo dell'eliminazione degli effetti del contratto.
Prima ancora di sottoporre a disamina tutti questi istituti è tuttavia il caso di assumere in considerazione
l'efficacia in genere degli atti negoziali relativamente alla natura di essi,
con particolare riferimento all'efficienza del principio consensualistico di cui all'art. 1376 cod.civ..Si parla, a questo riguardo, di
negozi dispositivi, dichiarativi, di accertamento, di negozi ad effetti obbligatori e ad effetti reali, i quali talvolta vengono differiti in relazione alla futurità del bene che ne è oggetto ovvero dell'altruità o della appartenenza del medesimo ad un genere.
Note
nota1
Così Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.237; contra Franzoni, Degli effetti del contratto, in Comm.cod.civ., dir. da Schlesinger, Milano, 1998, p.10, per il quale l'applicazione dell'
art.1372 cod.civ. ai negozi unilaterali sarebbe superflua: la natura degli atti unilaterali rinverrebbe la propria causa e la propria disciplina direttamente nella legge. Incompatibile, dunque, si paleserebbe la norma in esame, data la diversa struttura e genesi degli atti unilaterali rispetto ai contratti.
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Cfr. Luminoso, Il mutuo dissenso, Milano, 1980, p.32; Maiorca, Il contratto. Profili della disciplina generale, Torino, 1981, p.254; Scognamiglio, Contributo alla teoria del negozio giuridico , Napoli, 1950, p.127.
top2 Bibliografia
- FRANZONI, Degli effetti del contratto, Milano, Comm.cod.civ.dir.da Schlesinger, 1998
- LUMINOSO, Il mutuo dissenso, Milano, 1980
- MAIORCA, Il contratto, Torino, 1981
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
- SCOGNAMIGLIO, Contributo alla teoria del negozio giuridico, Napoli, 1950