Disposizioni Attuative Codice Civile art. 75


L' atto di intimazione, nei casi previsti dagli articoli 1209, secondo comma, e 1216, primo comma, del codice, deve contenere l' indicazione del giorno, dell' ora e del luogo in cui il debitore intende procedere alla consegna delle cose mobili o al rilascio dell' immobile a favore del creditore, con rispetto di un intervallo non minore di giorni tre.
La mancata comparizione del creditore o il suo rifiuto di accettare l' offerta sono accertati con verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario nel luogo, nel giorno e nell' ora indicati nell' atto di intimazione, con tutte le altre indicazioni prescritte dal primo comma dell' articolo precedente, e da tale giorno decorrono gli effetti della mora.

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