Disposizioni Attuative Codice Civile art. 56


SEZIONE III Disposizioni relative al libro III
1. Il provvedimento dell'autorità amministrativa con il quale si dispone che si proceda all'espropriazione a norma dell'articolo 838 del codice è dato con decreto motivato del ministro competente. Il decreto deve contenere la designazione precisa del bene soggetto a espropriazione e deve essere notificato all'interessato, il quale può impugnarlo con ricorso al Consiglio di Stato.
2. Si osservano nell'espropriazione, in quanto applicabili, le norme della legge generale sull'espropriazione per pubblica utilità.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Disposizioni Attuative Codice Civile art. 56"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti