Disposizioni Attuative Codice Civile art. 53


1. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal cancelliere. Nell'ultima pagina il pretore indica il numero dei fogli di cui esso è composto.
2. Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

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