Disposizioni Attuative Codice Civile art. 34


1. Sulla domanda del figlio naturale per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di cui all'articolo 279, primo comma, del codice provvede il tribunale per i minorenni.
(Articolo così sostituito dall'art. 215, L. 19 maggio 1975, n. 151)

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