Disposizioni Attuative Codice Civile art. 252


Quando per l' esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l' usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all' esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dal 1° luglio 1939 se esso è stabilito dal libro I del codice, dal 21 aprile 1940 se è stabilito dal libro II, dal 28 ottobre 1941 se è stabilito dal libro III e dall' entrata in vigore del codice stesso se è stabilito dagli altri libri, purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore.
La stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l' acquisto di un diritto è subordinato al decorso di un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori.

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