Disposizioni Attuative Codice Civile art. 217


Le società cooperative in nome collettivo e quelle per azioni, esistenti al giorno dell' entrata in vigore del codice, sono soggette alle disposizioni dettate dal codice stesso rispettivamente per le società cooperative a responsabilità illimitata e per le società cooperative a responsabilità limitata, salvo quanto disposto dagli articoli 206 e segg. di queste disposizioni.
Le società cooperative in accomandita, esistenti al giorno dell' entrata in vigore del codice, che entro il 30 giugno 1945 non abbiano provveduto a conformarsi al medesimo, devono essere poste in liquidazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai consorzi conservati in vigore nella Venezia Giulia e Tridentina a norma del primo comma dell' articolo 41 del regio-decreto 4 novembre 1928, n. 2325.

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