Disposizioni Attuative Codice Civile art. 189


Le disposizioni del primo comma dell' articolo 1943 del codice si osservano quando la presentazione del fideiussore avviene posteriormente all' entrata in vigore del codice stesso, anche se l' obbligazione di dare un fideiussore sia sorta anteriormente.
La disposizione del precedente comma non si applica se l' obbligazione di dare un fideiussore deriva da un contratto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Disposizioni Attuative Codice Civile art. 189"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti