Disposizioni Attuative Codice Civile art. 177


Le disposizioni degli articoli 1531, secondo comma e 1550, secondo comma, del codice, relative all' esercizio del diritto di voto, si applicano anche ai contratti di vendita a termine o di riporto di titoli di credito, che siano in corso di esecuzione all' entrata in vigore del codice stesso.

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