Disposizioni Attuative Codice Civile art. 159


Il luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni che scadono dopo l' entrata in vigore del codice si determina in conformità dell' articolo 1182 del codice stesso, anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Disposizioni Attuative Codice Civile art. 159"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti