Disposizioni Attuative Codice Civile art. 111-ter


1. Chi richiede l'iscrizione presso il registro delle imprese dell'atto costitutivo di una societa' deve indicarne nella domanda l'indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove e' posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.
(art. aggiunto dall' art.9 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

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