Disposizioni Attuative Codice Civile art. 111-bis




1. La misura rilevante di cui all'articolo 2325-bis del codice è quella stabilita a norma dell'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice, si applicano alla società di revisione le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 58 del 1998.
(Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 11 ottobre 2012, n. 184)
2. Ai fini di cui all'articolo 2343-ter, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
(Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142)
(Articolo aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

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