Disciplina del contratto a favore del terzo



Dispone l'art. 1411 cod.civ. che il terzo acquista il diritto verso chi ha fatto la promessa fin dal momento della stipulazione del contratto a suo favore.

Questo acquisto non può tuttavia essere considerato stabile o definitivo.

Una volta concluso il contratto tra stipulante e promittente si apre infatti un intermezzo durante il quale il terzo può tenere una condotta alternativamente descrivibile nel modo che segue:
  1. dichiarare di voler profittare del beneficio;
  2. respingere l'attribuzione;
  3. rimanere silente. A propria volta lo stipulante, nel tempo che precede la dichiarazione del  terzo di voler profittare del beneficio previsto in suo favore ha la possibilità:
  4. di revocare l'attribuzione;
  5. di modificarne la portata. La rilevanza di questi comportamenti sarà oggetto di specifica disamina.

La causa giustificatrice dell'acquisto del diritto a favore del terzo è costituita dalla stipulazione a suo favore. Ne segue che il promittente può op­porre al terzo tutte le eccezioni che sono fondate su tale contratto concluso con lo stipulante, come già riferito più sopra, ma non quelle fondate sugli ulteriori rapporti tra promittente e stipulante (quali ad esempio la compensazione con un debito originato da altro contratto: cfr. art. 1413 cod.civ.).

Una particolare disciplina è dettata dalla legge per il caso in cui la pre­stazione deve eseguirsi dopo la morte dello stipulante (art. 1412 cod.civ.), ciò che accade nell'as­sicurazione sulla vita a favore del terzo (art. 1921 cod.civ.).

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