Disciplina dei meri atti giuridici



Guadagnata la nozione di mero atto giuridico quale categoria distinta sia dal fatto, sia dal negozio giuridico, è necessario interrogarsi circa la possibilità di rinvenire una comune disciplina, regole costanti che possano dirsi connotare le varie ipotesi di meri atti.

A questo proposito il codice civile, pur non conoscendo la distinzione tra fatti, atti e negozi e, conseguentemente, una normativa volta a disciplinare i meri atti, annovera alcune regole che possono risultare funzionali ad un'elaborazione in questo sensonota1 .

Anzitutto occorre fare menzione dell'art. 1324 cod.civ., a mente del quale "salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale".

Il principio è di assoluta importanza, poiché vale a costituire un fattore di moltiplicazione normativa: per gli atti unilaterali (negoziali) è praticabile un'applicazione diretta della cospicua disciplina dettata in tema di contratto.

Il problema è tuttavia rappresentato dall'apprezzamento della locuzione "atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale".

Secondo l'interpretazione del tutto prevalente nota2 , pur non contenendo la norma alcuna limitazione ad una specie determinata di atti unilaterali, dovendosi ribadire l'estraneità alla terminologia del codice della distinzione tra mero atto e negozio, la disposizione dovrebbe riferirsi soltanto agli atti giuridici unilaterali aventi natura negoziale.

Rispetto ai meri atti, al più potrebbe tentarsi un'applicazione non già diretta (ex art. 1324 cod.civ.) delle norme in materia contrattuale, bensì in via analogica (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 3380/83 )nota3.

Svolte queste premesse, è pur sempre possibile far riferimento al modo di disporre dell'art. 2046 cod.civ., dettato in tema di illecito: la norma, che sarà oggetto di separata analisi, sembra infatti introdurre un principio, quello della capacità naturale, estensibile anche agli atti giuridici leciti.

Note

nota1

Così anche Mirabelli, L'atto non negoziale nel diritto privato italiano, Napoli, 1955, p.36 e Panuccio, Le dichiarazioni non negoziali di volontà, Milano, 1966, p.343.
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nota2

Mirabelli, L'atto non negoziale nel diritto privato italiano, Napoli, 1955, p.407 e Cesaro, in Comm.cod.civ., vol.IV, dir. da Cendon, p.478.
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nota3

Così Scognamiglio, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p.63 e Carresi, Il contratto, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1987, p.119.
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Bibliografia

  • CARRESI, Il contratto, Milano, Tratt. dir.civ. dir da Cicu-Messineo cont. Mengoni, 1987
  • CESARO, I contratti in generale, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • MIRABELLI, L’atto non negoziale nel diritto privato italiano, Napoli, 1954
  • PANUCCIO, Le dichiarazioni non negoziali di volontà, Milano, 1966
  • SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale. Disposizioni preliminari, Dei requisiti del contratto (Artt. 1321-1352), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1970

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