Direttiva CEE del 1982 n. 82/891/CEE art. 20




Fatto salvo l’articolo 6, gli Stati membri non impongono l’approvazione della scissione da parte dell’assemblea generale della società scissa se le società beneficiarie detengono congiuntamente tutte le azioni della società scissa e tutti gli altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell’assemblea generale della medesima società e sussistono le condizioni seguenti:
(Frase così sostituita dall'articolo 3 della direttiva 2009/109/CE)
a) è fatta per ciascuna delle società che partecipano all'operazione la pubblicità prescritta all'articolo 4, almeno un mese prima che l'operazione sia produttiva di effetti;
b) tutti gli azionisti delle società che partecipano all'operazione hanno il diritto, almeno un mese prima che l'operazione sia produttiva di effetti, di prendere conoscenza nella sede sociale della loro società dei documenti indicati all'articolo 9, paragrafo 1. [L'articolo 9, paragrafi 2 e 3, si applica ugualmente];
(Frase soppressa dall'articolo 3 della direttiva 2009/109/CE)
[c) uno o più azionisti della società scissa che dispongono di azioni per una percentuale minima del capitale sottoscritto devono avere il diritto di ottenere la convocazione di un'assemblea generale della società scissa perché l'assemblea deliberi sulla scissione. Questa percentuale minima non può essere fissata a più del 5%. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che le azioni senza diritto di voto siano escluse dal calcolo della percentuale];
(Lettera soppressa dall'articolo 3 della direttiva 2009/109/CE)
d) in mancanza di convocazione dell'assemblea generale della società scissa che deve deliberare sulla scissione, l'informazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, riguarda qualsiasi modifica importante del patrimonio attivo e passivo avvenuta dopo la data di compilazione del progetto di scissione.
Ai fini del primo comma, lettera b), si applicano l’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, e l’articolo 10.
(Comma aggiunto dall'articolo 3 della direttiva 2009/109/CE)

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