Direttiva CEE del 1982 n. 82/891/CEE art. 16




1. Per ognuna delle società partecipanti alla scissione, la scissione deve essere resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.
2. Qualunque società beneficiaria può adempiere le formalità di pubblicità relativa alla società scissa.

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