Deliberazione della Giunta regionale Lombardia del 2014 numero X/1216



Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA REGIONALE PER L’EFFICIENZA E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE BIOCLIMATICA DELLE SERRE E DELLE LOGGE, AL FINE DI EQUIPARARLE A VOLUMI TECNICI

PREMESSO che:
  • gli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006 (“Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”) attribuiscono alla Giunta regionale, in conformità alle Direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE e ai principi indicati nella normativa statale di riferimento, la competenza a definire le modalità applicative concernenti la certificazione energetica degli edifici, le caratteristiche termofisiche dell’involucro edilizio ed i valori di energia primaria per il soddisfacimento del fabbisogno energetico degli edifici;
  • con dgr n. 5018 del 26.06.2007, modificata ed integrata con dgr. 5773 del 31.10.2007 e con dgr 8745 del 22.12.2008, sono state approvate le “Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia”, comprensive della disciplina per la certificazione energetica ed i relativi ambiti di applicazione;
  • con l’art. 17 delle suddette disposizioni le funzioni di Organismo regionale di accreditamento, che includono la gestione del Catasto energetico degli edifici ed il monitoraggio dell’impatto delle disposizioni regionali, sono state attribuite a Cestec spa, società interamente partecipata da Regione Lombardia;
  • con l’art.10 della l.r. 12/2012 è stata autorizzata la fusione per incorporazione di Cestec in Finlombarda, attribuendo ad ARPA le funzioni relative al controllo sul rispetto delle disposizioni regionali in materia di redazione dell’attestato di certificazione energetica;
  • i soggetti giuridici subentrati a Cestec nelle diverse funzioni sono tenuti a recepire le modifiche introdotte nella disciplina per l’esercizio dell’attività di certificazione energetica degli edifici, già disciplinata con dgr 5018/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
  • con dgr 4416 del 21.11.2012 è stata disposta l’inclusione, fra i titoli di studio che costituiscono il prerequisito per chiedere l’accreditamento come certificatori energetici, dei diplomi di laurea (ex d.m.16.3.2007) in Scienze e Tecniche dell’Edilizia, Scienze e Tecnologie Fisiche, Scienze Geologiche, nonché della laurea magistrale in Fisica, Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, Scienze della Natura, Scienze e Tecnologie Geologiche;

RILEVATO che il DPR 75/2013 ha regolamentato i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, prevedendo:
a) un elenco di titoli di studio idonei per l’accreditamento più ampio di quello previsto dalle attuali disposizioni regionali;
b) la distinzione tra i titoli di studio che possono permettere l’accreditamento immediato, se integrati dall’abilitazione professionale alla progettazione degli edifici e dei relativi impianti, nonché dall’iscrizione all’Ordine o Collegio professionale, e i titoli di studio che debbono essere integrati da uno specifico corso di formazione, con superamento dell’esame finale;
c) la necessità che le Regioni già dotate di una propria normativa di recepimento della Direttiva 2002/91/CE adottino misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti, assicurando la loro coerenza con i contenuti dello stesso DPR;

RILEVATO altresì:
  • che tra i titoli di studio indicati nel DPR 75/2013 non è contemplata la classe di laurea magistrale LM 71 “Scienze e tecnologie della chimica industriale” (disciplinata dal D.M. 16.3.2007) nonostante la gran parte dei relativi insegnamenti comprenda discipline attinenti alla progettazione degli edifici e dei relativi impianti, analogamente a quanto previsto per altri titoli ammessi dallo stesso DPR 75/2013;
  • che il D.L. 63/2013, come convertito con L. 90/2013, ha modificato il d.lgs. 192/2005 (relativo all’efficienza e alla certificazione energetica degli edifici) introducendo, tra le varie disposizioni, la nuova definizione di “impianto termico” e la denominazione di “Attestato di prestazione energetica”, al posto di “Attestato di certificazione energetica”;
  • che lo stesso D.L. 63/2013 ha confermato, pur con modifiche, l’art.17 (cosiddetta “clausola di cedevolezza”) del d.lgs. 192/2005, prevedendo che le norme contenute nel decreto medesimo si applichino alle regioni e alle province autonome fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione della direttiva 2010/31 UE da parte di ciascuna regione e provincia autonoma, ferma restando la necessità che le norme attuative regionali rispettino i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo ed i principi fondamentali desumibili dal decreto stesso;

CONSIDERATO:
  • che l’art. 4 della l.r. 39/2004 prevede la possibilità di considerare le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all’edificio come volumi tecnici, non computabili ai fini volumetrici, a condizione che siano progettate in modo da integrarsi nell’organismo edilizio nuovo o esistente e che dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e attivo dell’energia solare o la funzione di spazio intermedio;
  • che le condizioni di cui sopra necessitano di essere meglio definite, al fine di chiarire i limiti entro cui le serre e le logge possano essere considerate “volumi tecnici”, con la conseguente possibilità di essere realizzate a prescindere da ogni diversa previsione contenuta negli strumenti urbanistici;
  • che nelle disposizioni di competenza della Giunta regionale per limitare il consumo energetico e stabilire i requisiti dell'involucro edilizio, di cui all'art. 9 della l.r. 24/2006, rientrano anche le condizioni in base alle quali le serre e le logge possano essere definite “volumi tecnici”, facendo comunque salvi gli interventi autorizzati sulla base di disposizioni comunali eventualmente difformi, ovvero non soggetti ad autorizzazione, entro la data di pubblicazione del presente provvedimento;

VISTO l’allegato documento, che fornisce puntuali indicazioni sulle caratteristiche che debbono avere le serre e le logge per riconoscere la loro funzione bioclimatica e la conseguente equiparazione ai volumi tecnici;

RITENUTA l’opportunità di definire con un unico provvedimento le modifiche e le integrazioni da apportare alla disciplina regionale per l’efficienza energetica in edilizia e, pertanto, di:
a) riconoscere come idonei per l’accreditamento tutti i titoli di studio previsti dal DPR 75/2013 e quelli che appartengono alla classe di laurea LM 71, ex DM 16.3.2007, al fine di non creare preclusioni immotivate negli sbocchi occupazionali;
b) mantenere il requisito del superamento di uno specifico corso di formazione, con esame finale, per tutti coloro che chiedono di essere accreditati per l’attività di certificazione energetica, indipendentemente dal titolo di studio conseguito e dall’iscrizione all’Ordine o Collegio professionale, qualora esistente, al fine di favorire il conseguimento di una competenza specifica sulla certificazione energetica in Lombardia, nell’interesse degli utenti;
c) recepire la definizione di impianto termico introdotta con il DL 63/2013;
d) modificare, a decorrere dal 15 gennaio 2014 (prima data utile secondo l’indicazione fornita da Finlombarda spa in qualità di Organismo regionale di Accreditamento) la denominazione dell’Attesto di Certificazione energetica in Attestato di Prestazione energetica, in modo da uniformare il più possibile la terminologia di riferimento utilizzata in ambito nazionale;
e) approvare l’allegato documento, contenente i criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, ai fini della loro equiparazione a “volumi tecnici”;

DATO ATTO che le restanti disposizioni regionali in materia di certificazione energetica degli edifici riguardano modalità applicative delle Direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE ormai consolidate nell’ambito regionale e che rispettano i principi fondamentali desumibili dal d.lgs. 192/2005 e dalle successive modifiche ed integrazioni;

A VOTI UNANIMI, palesemente espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di disporre, in relazione alla disciplina per la certificazione energetica approvata con dgr 8745/2008 e con dgr 4416/2012, quanto segue:
a) i titoli di studio che costituiscono il prerequisito per chiedere l’accreditamento come certificatori energetici sono tutti quelli indicati all’art.2, commi 3 e 4, del DPR 16.4.2013 n.75 e quelli che appartengono alla classe di laurea LM 71, ex D.M. 16.3.2007;
b) la partecipazione allo specifico corso di formazione, con superamento dell’esame finale, rimane un requisito imprescindibile per coloro che chiedono di essere accreditati per svolgere l’attività di certificazione energetica in Lombardia, indipendentemente dal titolo di studio conseguito e dall’iscrizione all’Ordine o Collegio professionale, qualora esistente;
c) l’Attestato energetico di cui all’allegato C) della dgr 8745/2008, come modificato con dgr 1811 del 31.5.2011, viene denominato “Attestato di Prestazione Energetica” a far data dal 15 gennaio 2014;
2. di sostituire la definizione di impianto termico contenuta all’art.2, lett. ee) della dgr 8745/2008 con la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera Itricies) del D.lgs 192/2005, come modificato con D.L. 63/2013, nel testo integrato dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90;
3. di confermare, per tutto quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento, le precedenti disposizioni regionali approvate con dgr 8745/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
4. di approvare il documento “Criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, ai fini dell’equiparazione a volumi tecnici”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso si applica all'intero territorio regionale a far data dalla sua pubblicazione sul B.U.R.L., facendo comunque salvi gli interventi autorizzati sulla base di disposizioni comunali eventualmente difformi, ovvero non soggetti ad autorizzazione, entro la data di pubblicazione del presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

Criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, ai fini dell’equiparazione a volumi tecnici

Ai soli fini di cui alla Legge Regionale 39/2004, art.4 comma 4, le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre rientrano nella casistica dei “volumi tecnici”, non computabili ai fini volumetrici, se sono congiuntamente rispettati i seguenti criteri:
a) La superficie netta in pianta della serra bioclimatica o della porzione di serra sia inferiore o uguale al 15% della superficie utile di ciascun subalterno a cui è collegata; la possibilità di realizzare una serra bioclimatica o una loggia addossata o integrata all’edificio, di superficie maggiore a quella sopra indicata, è ammessa solo qualora l’ampliamento relativo alla superficie che eccede il suddetto limite sia consentito dallo strumento urbanistico locale, fatto salvo il versamento, per la sola parte eccedente, degli oneri di urbanizzazione e dei contributi previsti dalle norme edilizie vigenti;
b) La serra consenta una riduzione, documentata nella relazione tecnica di cui all’Allegato B della DGR VIII/5018 e s.m.i., pari ad almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale o il riscaldamento di ciascun subalterno a cui è collegata; tale riduzione non è richiesta qualora la realizzazione della serra bioclimatica avvenga nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25% della superficie disperdente dell’intero edificio a cui è addossata o integrata e siano, di conseguenza, rispettati i requisiti di cui al punto 7 della dgr 8745/2008.
c) La serra sia provvista di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili ed apposite aperture per evitarne il surriscaldamento estivo;
d) La serra non deve essere dotata di impianto di riscaldamento né di raffrescamento;
e) La superficie disperdente della serra sia costituita per almeno il 50 % da elementi trasparenti.

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