Delibera CICR del 1995 numero 2204 art. 1


Misura, composizione, modalità di versamento della cauzione da costituire a fronte della circolazione di assegni circolari o di altri titoli ad essi assimilabili o equiparabili.
La Banca d'Italia determina la cauzione in misura non inferiore al 20% dell'importo degli assegni in circolazione. In presenza di sistemi di garanzia diversi rispetto alla cauzione che offrano una tutela adeguata ai portatori di assegni la cauzione può essere ridotta.
La cauzione può essere costituita esclusivamente in titoli. La Banca d'Italia determina la composizione della cauzione, avendo presente le tipologie di titoli che la Banca d'Italia accetta a garanzia delle anticipazioni e le caratteristiche di liquidabilità dei titoli stessi. La Banca d'Italia determina altresì i criteri di valutazione dei titoli depositati in garanzia, coerentemente con le regole vigenti in materia di anticipazioni.
La cauzione è costituita presso la Banca d'Italia secondo le modalità dalla stessa indicate. Gli adeguamenti della cauzione devono essere effettuati nei modi e nei termini fissati dalla Banca d'Italia, e comunque sulla base di segnalazioni a cadenza temporale non superiore al trimestre.
Disposizioni revocate.
Con la presente delibera si intendono revocate le seguenti disposizioni:
Del. CICR 23 dicembre 1986 concernente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'emissione di assegni circolari;
D.M. 14 dicembre 1982 n. 218731, emanato dal Ministro del tesoro in via d'urgenza, e precedenti provvedimenti in materia, sulla misura della cauzione che le banche autorizzate debbono richiedere alle banche mandatarie alle quali sia stata affidata l'emissione di assegni circolari in qualità di corrispondenti;
Del. CICR 29 dicembre 1977 sugli assegni circolari a taglio fisso di importo modesto (c.d. «miniassegni») e relativo decreto ministeriale 3 febbraio 1978, emanato dal Ministro del tesoro, al fine di rendere esecutiva la cennata delibera;
Del. CICR 30 marzo 1973 relativa agli assegni bancari a copertura garantita, nonché i precedenti provvedimenti assunti in materia;
Del. CICR 14 maggio 1971 concernente l'obbligo di rivalutazione dei titoli vincolati a garanzia a seguito delle oscillazioni delle relative quotazioni;
Del. CICR 5 settembre 1969 sull'emissione degli assegni circolari da parte di enti non bancari relativamente alla disposizione che consente al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia il conferimento dei mandati di corrispondenza a privati;
Del. CICR 16 novembre 1962 e relativi decreti di attuazione (D.M. 6 dicembre 1962 del Ministro del tesoro e D.M. 27 settembre 1963 del Ministro del tesoro) sui depositi cauzionali a garanzia dell'emissione di assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita;
ogni altra disposizione incompatibile con la presente delibera.
Istruzioni applicative.
La Banca d'Italia emana istruzioni applicative sulla materia regolamentata dalla presente delibera.

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