Decreto Presidente Repubblica del 2006 numero 184 art. 10


DISCIPLINA DEI CASI DI ESCLUSIONE
1. I casi di esclusione dell'accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge, nonchè con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24.
2. Il potere di differimento di cui all'articolo 24, comma 4, della legge è esercitato secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 2006 numero 184 art. 10"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti