Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 94


I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del
nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli
interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di
matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne
hanno derivato il cognome. L'ufficiale dello stato civile del luogo
di residenza, se la nascita o il matrimonio e' avvenuto in altro
comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica
all'ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del
matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione.
Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adempimento
delle formalita' indicate nel comma 1.
Per i membri di una stessa famiglia si puo' provvedere con unico
decreto.

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