Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 39


Se la nascita avviene durante un viaggio marittimo, il relativo
atto deve essere formato entro ventiquattro ore dall'evento.
Si osservano le disposizioni degli articoli 203, 205, 207, 208,
e 210 del codice della navigazione o, in caso si tratti di navi
militari, quelle del relativo regolamento per il servizio di bordo,
in quanto compatibili con il presente regolamento.
Se la nascita avviene durante un viaggio aereo, si osservano le
disposizioni degli articoli 835 e 836 del codice della navigazione,
in quanto compatibili con il presente regolamento.

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