Decreto Presidente Repubblica del 1988 numero 574 art. 29


Uffici di stato civile, uffici tavolari ed atti notarili
Nella provincia di Bolzano gli atti dello stato civile e le iscrizioni eseguite negli uffici tavolari e catastali sono contestualmente formati, in doppio originale, in lingua italiana e tedesca.
Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, gli estratti di cui all'art. 184 dell'ordinamento dello stato civile ed i certificati relativi sono rilasciati nella lingua richiesta.

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