Decreto Presidente Repubblica del 1988 numero 224 art. 14


abrogato DECADENZA

[1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Comunità europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.
2. La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.
3. L'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri].
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 146, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

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