Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 88


COMPETENZE DELLO STATO
1. Sono di competenza statale le funzioni amministrative concernenti:
1) le opere marittime relative ai porti di cui alla I e alla categoria II, classe I, e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione, nonché per la difesa delle coste;
(Numero così sostituito dall'art. 5, L. 28 gennaio 1994, n. 84)
2) le opere idrauliche di prima categoria nonché, fino all'esperimento delle procedure di cui al successivo art. 89, quelle di seconda categoria;
3) le opere per le vie navigabili di prima classe;
4) le opere concernenti le linee elettriche relative agli impianti elettrici superiori a 150 mila volts; le opere relative alla ricerca, coltivazione, deposito, ritrattamento e trasporto, anche a mezzo di condotta, di risorse energetiche, ferma restando la procedura di cui al precedente art. 81, secondo comma e seguenti;
5) le opere aeroportuali che non riguardano aerodromi esclusivamente turistici;
6) le costruzioni ferroviarie non metropolitane;
7) l'esecuzione di opere concernenti i servizi, il demanio ed il patrimonio dello Stato, l'edilizia universitaria nonché la costruzione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio;
8) l'edilizia di culto;
9) gli interventi straordinari nelle opere di soccorso relativo a calamità di estensione e di entità particolarmente gravi, nei casi in cui si operi in regime commissariale ai sensi della legge sulla protezione civile;
10) le opere di ripartizione di danni bellici;
11) La determinazione di criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la salvaguardia della incolumità pubblica e per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;
12) le acque pubbliche nei limiti di cui al successivo art 90;
13) la programmazione nazionale e la ripartizione sulla base fra le regioni del fondo nazionale per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, la previsione di programmi congiunturali di emergenza, nonché la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni.

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