Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 64


CAMERE DI COMMERCIO
1. Sono di competenza delle regioni le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle camere di commercio nelle materie trasferite o delegate dal presente decreto.
2. Le funzioni istituzionali e le restanti funzioni amministrative saranno esercitate dalle camere di commercio sulla base della legge di riforma dell'ordinamento camerale e del relativo finanziamento.
3. Le funzioni di cui al primo comma continuano ad essere esercitate dalle camere di commercio fino al 31 dicembre 1978 e successivamente finché le leggi regionali non disciplineranno la materia.
4. La legge di riforma dell'ordinamento degli enti locali territoriali individuerà quali funzioni trasferite o delegate alle regioni devono essere attribuite agli enti locali territoriali.
5. I presidenti delle camere di commercio scadono dal loro ufficio il 31 dicembre 1977. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al precedente secondo comma, il presidente della camera di commercio è nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di intesa con il presidente della giunta regionale.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 64"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti