Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 62


CAPO V Cave e torbiere (CAVE E TORBIERE)
1. Le funzioni amministrative relative alla materia «cave e torbiere» concernono tutte le attività attinenti alle cave, di cui all'art. 2, terzo comma, ed al titolo terzo del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
2. Le suddette funzioni amministrative, oltre a quelle di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, comprendono:
a) l'autorizzazione all'escavazione di sabbie e ghiaie nell'aveo dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale propria o delegata e la vigilanza sulle attività di escavazione;
b) l'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione e cave e torbiere in zone sottoposte a vincolo alberghiero o forestale;
c) l'approvazione dei regolamenti per la disciplina delle concessioni degli agri marmiferi di cui all'art. 64, ultimo capoverso, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
d) la dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave della coltivazione di sostanze non contemplate dall'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, né dai decreti emanati ai sensi dell'art. 3 del regio decreto predetto.
3. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e quelle già devolute al Corpo delle miniere in materia di cave ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302.
4. Le regioni, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, possono avvalersi del Corpo nazionale delle miniere.

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