Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 46


ISTITUZIONE DELLE SCUOLE STATALI
1. L'istituzione delle scuole statali materne, elementari e secondarie viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme vigenti, sentite le regioni interessate sull'ordine di priorità ai fini della loro attività di programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali.

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