Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 650 art. 35


Validità delle deliberazioni
Nelle sedute plenarie o di sezione le commissioni censuarie non possono deliberare se non è presente la maggioranza dei componenti ordinari.
I membri supplenti intervengono alle adunanze e concorrono a formare il numero legale nell'assenza di membri effettivi. In tale caso hanno voto deliberativo.
I membri supplenti hanno dal pari voto deliberativo quando sono relatori.
Le deliberazioni, per essere valide, debbono essere prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto: in caso di parità prevale il voto del presidente, il quale esprime per ultimo il proprio voto.

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