Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 650 art. 29


Giuramento
I presidenti delle commissioni censuarie sono tenuti, all'atto dell'immissione in carica, a prestare giuramento pronunciando la seguente formula e sottoscrivendola:
«Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio».
I presidenti delle commissioni distrettuali e provinciali prestano giuramento, rispettivamente, dinanzi al presidente del tribunale e dinanzi al presidente della corte d'appello o a chi ne fa le veci; il presidente della commissione centrale giura dinanzi al presidente della Corte di cassazione.
Il giuramento dei membri è ricevuto dal presidente in carica della commissione.
I verbali relativi sono conservati, rispettivamente, presso il tribunale, la corte d'appello, la Corte di cassazione e la segreteria della commissione competente.
I componenti delle commissioni confermati nella carica non sono tenuti a nuovo giuramento.

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