Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 650 art. 27


Funzione e durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie
I componenti delle commissioni censuarie hanno tutti identica funzione; le loro deliberazioni sono indirizzate unicamente all'applicazione della legge in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte.
Essi restano in carica sei anni e possono essere confermati, seguendo il procedimento previsto dagli articoli 17, 19 e 24. Lo stesso procedimento si osserva ove si renda necessario far luogo a sostituzioni di membri deceduti o comunque cessati dall'ufficio.
Chi surroga i componenti che hanno cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza, rimane in carica fino al termine stabilito per la rinnovazione della commissione.

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