Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 650 art. 22


Incompatibilità
Non possono far parte delle commissioni censuarie, finché permangono nell'esercizio delle loro funzioni:
a) i membri del Parlamento;
b) i consiglieri regionali;
c) i prefetti;
d) gli intendenti di finanza;
e) gli amministratori degli enti che applicano o che hanno una partecipazione nel gettito dei tributi nonché coloro che come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali comunque concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
f) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo ed i funzionari civili dei Corpi di polizia in attività di servizio;
g) i dipendenti dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonché del catasto e dei servizi tecnici erariali;
h) le persone che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti in vertenze di carattere tributario;
i) gli esattori ed i collettori delle imposte dirette.
Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti ed affini entro il 4° grado.

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