Decreto Presidente Consiglio Ministri del 21 marzo 2013 art. 1




1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale cartaceo oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi apposta e firmata digitalmente nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71, del decreto legislativo n. 82 del 2005.
2. I documenti di cui al comma 1 sono indicati nell'allegata Tabella A che forma parte integrante del presente decreto.
3. Resta ferma la facoltà per le pubbliche amministrazioni di conservare in originale analogico unico documenti diversi da quelli oggetto del presente decreto.
4. Dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, viene meno per le pubbliche amministrazioni l'obbligo previsto dall' art. 22, comma 6, del decreto legislativo n. 82 del 2005 della conservazione dei documenti originali analogici unici diversi da quelli oggetto del presente decreto oppure, in caso di conservazione sostitutiva degli stessi, dell'attestazione della loro conformità all'originale con dichiarazione autentica di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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