A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono rideterminate, in modo da ridurre del 15 per cento l'importo agevolato calcolato secondo le disposizioni istitutive e attuative di ciascun incentivo, le agevolazioni di cui:
a) all'art. 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
b) all'art. 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
c) all'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) al punto 12 della Tabella A allegata al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni;
e) all'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.