Decreto Presidente Consiglio Ministri del 2009 art. 48


SICUREZZA DEI SISTEMI DI VALIDAZIONE TEMPORALE
1. Qualsiasi anomalia o tentativo di manomissione che possa modificare il funzionamento del sistema di validazione temporale in modo da renderlo incompatibile con i requisiti previsti dal presente decreto, ed in particolare con quello di cui all'art. 47, comma 1, è annotato sul giornale di controllo e causa il blocco del sistema medesimo.
2. Il blocco del sistema di validazione temporale può essere rimosso esclusivamente con l'intervento di personale espressamente autorizzato.
3. La verifica della conformità ai requisiti di sicurezza specificati nel presente articolo deve essere effettuata secondo criteri di sicurezza almeno equivalenti al livello EAL 3 della norma ISO/IEC 15408 o superiori. Sono ammessi livelli di valutazione internazionalmente riconosciuti come equivalenti, tra i quali quelli previsti dal livello di valutazione E2 e robustezza dei meccanismi HIGH dell'ITSEC.
4. Ai sensi dell'art. 31 del codice, il CNIPA verifica le equivalenze dichiarate dal certificatore ai sensi del precedente comma 3.

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