Decreto Presidente Consiglio Ministri del 2009 art. 38


TITOLO III Certificatori accreditati (OBBLIGHI PER I CERTIFICATORI ACCREDITATI)
1. Il certificatore accreditato genera un certificato qualificato per ciascuna delle chiavi di firma elettronica o qualificata utilizzate dal CNIPA per la sottoscrizione dell'elenco pubblico dei certificatori, lo pubblica nel proprio registro dei certificati e lo rende accessibile per via telematica al fine di verificare la validità delle chiavi utilizzate dal CNIPA. Tali informazioni sono utilizzate, da chi le consulta, solo per le finalità consentite dalla legge.
2. Il certificatore accreditato garantisce l'interoperabilità del prodotto di verifica di cui all'art. 10 del presente decreto con i documenti informatici sottoscritti mediante firma digitale ad opera del CNIPA, nell'ambito delle attività di cui all'art. 31 del codice.
3. Il certificatore accreditato mantiene copia della lista, sottoscritta dal CNIPA, dei certificati relativi alle chiavi di certificazione di cui all'art. 39, comma 1, lettera e) del presente decreto, che rende accessibile per via telematica per la specifica finalità della verifica delle firme digitali.
4. I certificatori accreditati, al fine di ottenere e mantenere il riconoscimento di cui all'art. 29, comma 1 del codice, svolgono la propria attività in conformità con quanto previsto dalla deliberazione CNIPA, 17 febbraio 2005, n. 4, recante regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico e successive modificazioni.
5. I prodotti di generazione e verifica delle firme digitali forniti dal certificatore accreditato ai sensi degli articoli 9, comma 10 e 10, comma 1, non devono consentire a quest'ultimo di conoscere gli atti o fatti rappresentati nel documento informatico oggetto del processo di sottoscrizione o verifica.

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