Decreto Ministeriale del 4 maggio 2012 art. 1



1. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili può ricevere dai propri iscritti le segnalazioni di operazioni sospette previste dall’art. 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
2. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili trasmette la segnalazione di operazione sospetta alla Unità di informazione finanziaria con la modalità e secondo i principi previsti dall’art. 45, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
3. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e l’Unità di informazione finanziaria stipulano, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, un protocollo d’intesa ove sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica delle segnalazioni di operazioni sospette nonchè per gli adempimenti di cui agli articoli 45, comma 3 e 48, comma 1.

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