SPESE AMMISSIBILI E COSTI AGEVOLABILI1. Con riferimento alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono agevolabili i costi, nella misura congrua e pertinente, riguardanti:
a) il personale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle attività del progetto di ricerca e sviluppo, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;
c) i servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attività del progetto, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali imputabili al progetto di ricerca e sviluppo, da determinare forfetariamente in misura non superiore al 30% dell'importo dei costi agevolabili di cui alla lettera a);
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.
2. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.
3. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese possono essere previste qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria 2007-2013 nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati.