Decreto Ministeriale del 24 settembre 2010 art. 19


REVOCHE

1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte secondo quanto previsto nel contratto di sviluppo sottoscritto:
a) in caso di mancato rispetto dei divieti di cumulo di cui all'articolo 17;
b) in caso di mancata realizzazione del progetto;
c) in caso di non mantenimento dei beni per l'uso previsto e per il periodo indicato all'articolo 16, comma 4;
d) in tutti gli altri casi previsti nel contratto di sviluppo cui all'articolo 10, comma 2.
Con il citato contratto sono altresì disciplinate le modalità di recupero delle agevolazioni revocate e le relative sanzioni amministrative nel rispetto dei principi sanciti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

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